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Stufe a "fungo" alimentate a gpl, i consigli dei Vigili del fuoco

redazione
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ISERNIA. E’ ormai piuttosto diffuso l’utilizzo nei mesi invernali di apparecchi riscaldamento, denominati correntemente “funghi radianti” alimentati con bombole di GPL, da installare in ambienti esterni o ampiamente ventilati. Al fine di prevenire le inadempienze maggiormente rilevate in materia di prevenzione incendi nell’ordinaria attività di controllo svolta dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Isernia, si riportano di seguito le principali prescrizioni e avvertenze per il loro corretto utilizzo.

1. Gli apparecchi devono essere provvisti di marcatura “CE” e devono essere installati ed utilizzati secondo le istruzioni fornite dal fabbricante.
2. L’installazione è vietata negli ambienti chiusi (come ad esempio i luoghi di culto) ed è consentita in aree all’aperto o in spazi ampiamente ventilati quali portici, tettoie, e simili.
3. L’apparecchio deve recare la seguente avvertenza, direttamente sul suo involucro o su una placca ben visibile all’utente: “L’uso di questo apparecchio in ambienti chiusi può essere pericoloso ed è vietato”.
4. Poiché il GPL è un gas più pesante dell’aria, è vietata l’installazione in spazi interrati o a livello più basso del suolo come pure a distanza minore di 2 m da caditoie non sifonate e griglie di aerazione.
5. Le bombole non allacciate agli apparecchi, anche se vuote, non devono essere tenute in deposito nell’attività o nelle pertinenze della stessa anche se all’aperto.
6. L’installazione/sostituzione delle bombole deve essere effettuata esclusivamente da soggetti in possesso di attestato di formazione ai sensi del D.Lgs. 128/2006.
7. Gli apparecchi con bombole allacciate possono essere tenuti in deposito all’aperto sino a un quantitativo massimo di 70 kg di GPL, secondo la norma UNI 7131, in luoghi in cui non sia possibile la manomissione da parte di persone non autorizzate.
8. Gli apparecchi e le relative bombole allacciate – sempre in analogia alla norma UNI 7131 – possono essere tenuti in deposito anche all’interno dell’esercizio, in vani di volume superiore a 10 m 3, per un quantitativo massimo di GPL che dipende dalla cubatura dell’ambiente (per esempio in locali di cubatura compresa tra 20 e 50 m3 è consentito tenere in deposito fino a due apparecchi dotati di relativa bombola allacciata per una capacità complessiva non maggiore di 20 kg di GPL).
9. E’ vietato, in ogni caso, tenere in deposito apparecchi e relative bombole allacciate in locali classificati con pericolo d’incendio (es.: autorimesse, cucine, centrali termiche, locali tecnici, ecc.).
10. I locali in cui vengono tenuti in deposito gli apparecchi e le relative bombole allacciate devono essere ventilati in modo naturale e devono avere una porta prospiciente l’esterno. I locali stessi devono essere dotati di una o più aperture permanenti di ventilazione situate a una quota prossima a quella del pavimento. I locali in cui vengono tenuti in deposito gli apparecchi e le relative bombole allacciate non devono avere comunicazione con vani interrati.
11. L’utilizzo di impianti alimentati a gas combustibile, in un luogo di lavoro, non può prescindere da un’attenta valutazione del rischio nonché dalla corretta informazione e formazione dei lavoratori relativamente ai rischi connessi, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.

 

 IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Arch. Valter CIRILLO)



 

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