Oggi alle 19, senza alcuna discussione pubblica preliminare, arriveranno in Consiglio dei ministri gli accordi per l’autonomia differenziata di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Siamo in presenza di una profonda riforma dell’architettura dello Stato (o una sua dissoluzione) - realizzata sulla base della pessima riforma del Titolo V del 2001 e della pre-intesa firmata dal governo Gentiloni a febbraio 2018 - portata a termine attraverso un confronto tra tecnici senza alcun coinvolgimento dell’opinione pubblica e dei (moribondi) corpi intermedi. Ho già auto modo di parlarne in un altro articolo del 27 dic 2018, cui rinvio https://enzodelliquadri.com/2018/12/27/la-lega-con-il-supporto-dei-5s-vuole-affamare-il-sud/.
In sintesi: Quella che si sta per prendere è una decisione irrevocabile. Questo è il meccanismo infernale dell’articolo 116 venuto fuori dalla riforma del 2001. È una rivisitazione drastica del rapporto tra Stato e Regioni. La lega, da federalista ad autonomista, vuole la secessione dei ricchi. I danni dell’autonomia differenziata sarebbero tutti per il Mezzogiorno, che perderebbe una montagna inaccettabile di risorse. Peraltro, lasciare sui territori l’80% dei tributi “lede l’unità del Paese” ma questo a Salvini non interessa: Il Sud vada pure a ramengo.
Accettare l’autonomia del Nord, lisciando il pelo dei meridionali con il reddito di cittadinanza, significa condannare il Sud Italia a una condizione di marginalizzazione definitivamente drammatica. Il M5S porta una responsabilità infinita per la sorte cui sta consegnando il Mezzogiorno d’Italia.
[1] Articolo 116 della Costituzione vigente
- Il Friuli Venezia Giulia [cfr. X], la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
- La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
- Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.