Le considerazioni di Albino Iacovone sulla legge Delrio

Albino Iacovone
24/11/2014
Attualità
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Legge n.56 del 7 aprile 2014( cd. legge Delrio)
” Disposizioni su Città Metropolitane,Province,Unioni e Fusioni di Comuni”” –
Provincia di Isernia
Dopo aver dato una lettura alle nuove disposizioni, mi permetto di inserirmi nelle considerazioni ( che ritengo esagerate anche se legittime, ci mancherebbe altro!) del Sen. Ulisse Di Giacomo, che sulla materia vuole presentare una interrogazione parlamentare, esprimendo un mio modestissimo parere circa la possibilità di delega di funzioni ai Consiglieri provinciali:
In attesa dell’ entrata in vigore del nuovo statuto dell’ente ( e credo che sia stato adottato nella prima riunione dell’ assemblea dei sindaci), il presidente della provincia di Isernia Luigi Brasiello ha firmato i decreti per il conferimento delle deleghe ( che potrebbero essere anche provvisorie) ai consiglieri provinciali eletti dall’ assemblea dei sindaci e consiglieri comunali della provincia .
Le province così come ridisegnate dalla legge Delrio non contemplano più la figura dell’assessore; è facoltà però del presidente conferire tramite delega incarichi e responsabilità a consiglieri eletti.
Quindi, ai sensi dell’articolo 1 comma 66 della legge 56 del 7 aprile 2014 (Legge Delrio), in attesa dell’entrata in vigore del nuovo statuto della provincia di Isernia ( che immagino contenga la previsione della possibilità di delega), il presidente Brasiello ha ritenuto opportuno affidare, seppur in via provvisoria ( credo), ai consiglieri provinciali specifiche deleghe in determinate materie, per dare continuità all’azione amministrativa, garantirne il buon andamento e coadiuvare il presidente.
Tali deleghe non possono, comunque, comportare, in nessun caso, l’adozione di atti a rilevanza esterna nonchè gestione di compiti di amministrazione attiva, ma devono tradursi, esclusivamente, in attività collaborativa con il Presidente.
E’ evidente che ai consiglieri delegati non possono essere attribuiti poteri decisionali in quanto, con l’ abrogazione della Giunta ( organo collegiale e deliberante previsto dalla vecchia normativa) , è venuto meno anche la possibilità di definizione di “ Organo collegiale” del nuovo Consiglio e, pertanto,ogni decisione da parte di quest’ ultimo non può che essere tramutata in un atto amministrativo monocratico da parte del Presidente: il cosiddetto decreto.
Chiarisco subito che sono stato sempre favorevole alla soppressione della Provincia ( basta leggere i miei numerosi interventi sulla Stampa e sulla rete) e, quindi, non sto qui a difendere qualcuno ma solo per interloquire su aspetti procedurali posti dal sen. Ulisse Di Giacomo a seguito della possibilità o meno da parte del Presidente Luigi Brasiello di assegnare le deleghe ( che ripeto non hanno nessun valore giuridico e decisionale ma solo una mera forma collaborativa, essendo il Presidente ,quale rappresentante legale dell' ente, unico giuridicamente competente a deliberare sotto forma di decreto) .
Io, comunque, non penso che la questione centrale sia il conferimento delle deleghe anche se, è bene precisarlo, l’art.1,comma 66,della l.56/14 non le esclude secondo le modalità e nei limiti previsti nello statuto.
Quindi ha ragione il sig. Andrea Di Lucente quando afferma che deve essere lo statuto a prevederlo, cosa che , credo, sia stato fatto.
Riporto il comma 66 ”” Il presidente della provincia puo' nominare un vicepresidente,scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Il presidente puo' altresi' assegnare deleghe a consiglieri provinciali, nel rispetto del principio di collegialita', secondo le modalita' e nei limiti stabiliti dallo statuto””;
Devo anche dire al sen. Ulisse Di Giacomo che le materie assegnate con le deleghe ai Consiglieri sono pertinenti alle previsioni di cui al comma 85 ( funzioni fondamentali proprie) .
Riporto il comma 85 “” Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:
a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonche' tutela e
valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale,autorizzazione e
controllo in materia di trasporto privato, incoerenza con la programmazione
regionale, nonche' costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione
della circolazione stradale ad esse inerente;
c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della
programmazione regionale;
d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti
locali;
e) gestione dell'edilizia scolastica;
f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle
pari opportunita' sul territorio provinciale.””
Comma 86 “” Le province di cui al comma 3, secondo periodo,esercitano altresi' le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:
a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificita' del territorio medesimo;
b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti. “”
comma 87 “” Le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei limiti e secondo le modalita' stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.””
Comma 88 ”” La provincia puo' altresi', d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive “”.
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