Con una nota l'Inps ha diffuso qualche giorno fa nuove istruzioni per quanto riguarda il bonus bebè ovvero l'assegno mensile di 80 euro che spetta per un triennio alle famiglie aventi Isee inferiore ai 25mila euro e che è raddoppiato per quelle con Isee inferiore a 7000 mila euro. A questa pagina dell'Inps potete trovate tutte le informazioni sul bonus (clicca sul link): ASSEGNO DI NATALITA- A CHI SPETTA - COSA SPETTA - CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA
Qui invece riportiamo l'ultima comunicazione a riguardo.
Premessa. Con riferimento all’assegno di natalità in oggetto si forniscono di seguito nuove istruzioni e precisazioni. Per quanto non espressamente indicato si rinvia alle istruzioni contenute nelle Circolari n. 93/2015 e n. 214/2016 e nei Messaggi 4845/2015, 5145/2015, 6015/2015 e 4255/2016.
1. Nuove istruzioni
1.1. Attestazioni ISEE con omissioni o difformità sul patrimonio mobiliare. Aggiornamenti procedurali
La procedura di gestione delle domande è stata recentemente implementata con una nuova funzionalità volta ad intercettare automaticamente le attestazioni ISEE riportanti omissioni o difformità sui rapporti finanziari.
Al riguardo, si ricorda che l’Istituto determina l’ISEE sulla base delle informazioni autodichiarate dal cittadino, dei dati acquisiti dagli archivi dell’Agenzia delle entrate e di quelli presenti nei propri archivi (D.P.C.M. n.159/2013). In relazione ai dati autodichiarati nella DSU, l’Agenzia delle entrate effettua appositi controlli anche per verificare se vi sia corrispondenza tra quanto indicato dagli utenti nella sezione relativa al patrimonio mobiliare e le informazioni presenti nell’anagrafe dei rapporti (art. 11, comma 3, del citato D.P.C.M.).
Se da tali controlli risultano omissioni o difformità tra i dati autodichiarati e le informazioni presenti nell’anagrafe dei rapporti, l’Agenzia rende disponibile all’INPS tali anomalie evidenziando nelle annotazioni dell’attestazione ISEE le specifiche delle omissioni/difformità , la data in cui è avvenuto il controllo, il protocollo della DSU ed i codici fiscali dei componenti il nucleo a cui si riferisce l’anomalia riscontrata. Con particolare riferimento al patrimonio mobiliare, qualora uno dei componenti del nucleo, nel compilare la DSU, abbia omesso o esposto in modo non corretto uno o più rapporti finanziari, nelle predette annotazioni verrà riportata la lista completa di tutti rapporti finanziari riferiti a quel componente.
Nei casi di omissioni o difformità , secondo la normativa in vigore (comma 5, del citato articolo 11), il richiedente una qualsiasi prestazione ha due alternative possibili:
1) presentare domanda per la prestazione di suo interesse avvalendosi della stessa attestazione ISEE recante l’annotazione delle omissioni o difformità . In tale ipotesi, l’Ente erogatore può richiedere al cittadino idonea documentazione per comprovare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. La documentazione va richiesta esclusivamente dall’utente all’intermediario (Banca, Poste Italiane, ecc.) che ha comunicato i rapporti finanziari all’Agenzia delle entrate;
2) presentare una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte.
Pertanto, a far data dal 1° gennaio 2017, la procedura intercetta le attestazioni ISEE riportanti omissioni e/o difformità sui rapporti finanziari, sospendendo in automatico l’istruttoria della domanda (se si tratta di una domanda nuova), oppure il pagamento della prestazione (se questo è in corso) e invia automaticamente all’utente una comunicazione per l’avviso:
- dell’avvenuta sospensione di istruttoria o pagamento per omissioni e/o difformità presenti nella DSU;
- della possibilità di presentare entro il termine di 30 giorni una nuova DSU in linea con le risultanze dell’Agenzia delle Entrate; in alternativa, di produrre alla Struttura INPS la documentazione dell’intermediario (Banca, Poste Italiane, ecc.) che ha comunicato i rapporti finanziari all’Agenzia delle Entrate, per consentire all’INPS, quale Ente erogatore, di verificare la completezza e veridicità dei dati indicati nella DSU già presentata. Tale documentazione dovrà essere prodotta alle Strutture dell’Istituto da parte dell’utente entro dodici mesi dalla data di attestazione della DSU viziata dalle omissioni/difformità .
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