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Consiglio regionale al tempo di Covid 19, Tedeschi e Scarabeo dichiarano guerra a Toma: ecco il ricorso che si discute alle 16

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Tedeschi e Scarabeo, due dei quattro consiglieri regionali surrogati appena mandati a casa da Toma, gli dichiarano guerra con un ricorso che verrà discusso davanti al Tar alle 16. Ecco cosa contiene nel dettaglìo e come intende bloccare la seduta di consiglio odierna. 

 

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL MOLISE 
RICORSO 
CON RICHIESTA DI ADOZIONE DI MISURA CAUTELARE URGENTE EX ART. 56, 
CO. 1, CPA 
Per: TEDESCHI ANTONIO (C.F. TDSNTN81H23L725C), nato a Venafro (IS) il 
23.6.1981, residente in Filignano (IS) alla via Scapoli, 15 e SCARABEO 
MASSIMILIANO (C.F. SCRMSM67L01L725X), nato a Venafro (IS) il 01.07.1967, 
ivi residente alla via Sedia di Monsignore, 6, in proprio e nella qualità di 
Consiglieri Regionali del Molise, rappresentati e difesi, in virtù di procure 
apposte in calce al presente atto, dagli Avv.ti Giuseppe Ruta (C.F. 
RTUGPP65C27B519R), Margherita Zezza (C.F. ZZZMGH71B41B519H) e 
Massimo Romano (C.F. RMNMSM81S27A930W), elettivamente domiciliati 
presso i seguenti domicili digitali rutaeassociati@pec.it 
avv.massimoromano@pec.it;  
Contro: REGIONE MOLISE, in persona del Presidente p.t.; 
e nei confronti di: COTUGNO VINCENZO; 
PER L’ANNULLAMENTO 
PREVIA SOSPENSIONE ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE EX ART. 56, CO. 1, 
CPA 
1. della nota prot. 2701/2020 del 17-04-2020 (doc. 2), con la quale il Presidente 
del Consiglio Regionale del Molise prendendo atto della revoca, da parte del 

 
Presidente della Regione, di tutti gli Assessori della Giunta Regionale, ha 
disposto la cessazione immediata degli effetti della carica assessorile ed il 
ritorno degli assessori revocati alla carica di Consiglieri regionali, con cessazione 
della supplenza da parte dei consiglieri medio tempore subentrati e la loro 
estromissione dal Consiglio a far data dalla prossima seduta consiliare già 
convocata per il giorno lunedì 20 aprile 2020, ore 9,30; 
2. nonché di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o connessi, 
ancorché non conosciuti, quali l’atto di convocazione del Consiglio regionale 
per la seduta del 20 aprile 2020 dalla quale i ricorrenti sono stati estromessi, e 
tutti gli atti e/o le delibere adottate dall’organo consiliare illegittimamente 
convocato e composto. 
FATTO 
I ricorrenti hanno concorso alle elezioni del 22 aprile 2018 per il rinnovo del 
Presidente e del Consiglio della Regione Molise, rispettivamente con le liste 
“Popolari per l’Italia” e “Forza Italia”, ed hanno assunto la carica di Consiglieri 
regionali, in virtù delle Delibere consiliari nn. 35 e 38 del 21 maggio 2018 (doc. 
nn. 3 e 4), nella qualità di supplenti, ossia in conseguenza della intervenuta 
sospensione dei sigg. Nicola Cavaliere e Vincenzo Niro, nominati assessori con 
Decreto del Presidente della Giunta n. 53/2018 (doc. 5) e, pertanto, cessati 
dalle funzioni di Consigliere regionale in quanto incompatibili ai sensi dell’art. 
15 della l.r. 20/2017. 
Con nota prot. 2701/2020 del 17-04-2020 (cfr. doc. 2), il Presidente del 
Consiglio Regionale del Molise ha comunicato, ai ricorrenti, la cessazione della 
loro supplenza del loro mandato elettivo di Consiglieri regionali, 
estromettendoli dalla carica di consiglieri già a partire dalla prossima seduta 
consiliare fissata per il giorno lunedì 20 aprile 2020, ore 9,30, per la quale 

 
infatti non sono stati convocati, e tanto sulla base della riferita revoca di tutti i 
componenti della Giunta Regionale e, pertanto, anche degli Assessori sostituiti 
Cavaliere e Niro, disposta dal Presidente della Regione con Decreto n. 35 del 16 
aprile 2020 (doc. 6), non notificato. 
Le motivazioni della revoca, contenute nel verbale (doc. 7) della seduta della 
giunta allegato al Decreto di revoca (“Al termine della stessa, il Presidente, Dott. 
Donato Toma, invita gli Assessori a presentare le proprie dimissioni, chiedendo 
loro di partecipare in veste di Consiglieri al prossimo Consiglio regionale fissato 
per la discussione del Bilancio regionale di previsione”), sono state 
ulteriormente illustrate dallo stesso Presidente in una nota stampa ufficiale 
pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente ove è stato spiegato che «ieri sera, al 
temine della riunione di Giunta, ho invitato gli assessori a presentare le proprie 
dimissioni, chiedendo loro di partecipare in veste di consiglieri al prossimo 
Consiglio regionale, fissato per la discussione del Bilancio regionale di 
previsione” (doc. 8). 
Sennonché, la disposta revoca dei componenti della Giunta, in assenza della 
nomina dei nuovi assessori, non determina la cessazione immediata della loro 
carica stante la necessità di preservare, nelle more, la funzionalità dell’organo 
esecutivo, mediante l’automatica prorogatio dei primi nelle funzioni assessorili, 
in virtù del generale principio di continuità amministrativa degli organi 
costituzionali (cfr. Corte Costituzionale 22/11/2016: ud. 19/10/2016, dep. 
22/11/2016, n.243), così come espressamente codificato dallo Statuto 
regionale (L.R. 10/2014, art. 36, co. 4), con conseguente preclusione 
all’assunzione della contestuale qualifica di consiglieri, stante peraltro 
l’espressa condizione di incompatibilità con la carica di consiglieri (carica, 
quest’ultima, che, pertanto, sino alla nomina dei nuovi componenti della 
giunta, dovrà continuare ad essere svolta dai supplenti, odierni ricorrenti). 

 
Tanto premesso, con il presente atto i ricorrenti, in proprio e nella qualità di 
Consiglieri regionali, lamentando la lesione del proprio munus istituzionale di 
Consiglieri regionali del Molise, illegittimamente estromessi dalla carica e dalle 
funzioni costituzionali legittimamente rivestite, nonché nella qualità di cittadini 
elettori interessati al ripristino delle regole democratiche e della legalità 
propongono ricorso innanzi a Codesto Ecc.mo Tar Molise per l’annullamento 
dei provvedimenti impugnati, chiedendo all’Ill.mo Presidente l’adozione di 
idonea misura cautelare urgente, anche inaudita altera parte, ex art. 56, co. 
1, cpa, non essendo possibile differire la pronuncia alla prima camera di 
consiglio utile, posto che la seduta consiliare è stata convocata per il giorno 
lunedì 20 aprile 2020, ore 9,30, proprio ai fini dell’approvazione del Bilancio 
regionale, ovvero del documento contabile - di prioritaria rilevanza - adottato e 
approvato  dagli stessi assessori uscenti (cfr. Delibera di Giunta n. 116/2020 - 
doc. 9) che oggi si ritroverebbero a votarlo (anche) nella qualità di consiglieri, 
benché “incompatibili” in quanto, ancora oggi, assessori in regime di prorogatio 
ex lege.   
Tanto premesso in fatto, i provvedimenti impugnati sono illegittimi e se ne 
chiede l’annullamento previa sospensione anche inaudita altera parte per i 
seguenti motivi di 
DIRITTO 
I.- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. 241/90: 
DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA; DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI 
FATTO E DI DIRITTO; ERRORE DI FATTO  E DI DIRITTO;  
- VIOLAZIONE DELL’ART. 21 NONIES DELLA L. 241/90: DIFETTO ASSOLUTO DI 
ATTRIBUZIONE - NULLITA’;  INCOMPETENZA; 
- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 15 DELLA L.R 20/2017 –  

 
- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 123 E SS. DELLA 
COSTITUZIONE; 
- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 14, 34, 35, 36 STATUTO 
REGIONALE LEGGE REGIONALE 18 APRILE 2014, N. 10; 
- ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA DELL’ATTO E DAL 
FINE PUBBLICO PERSEGUITO. 
Con la nota n. 2701/2020 del 17-04-2020 (cfr. doc. 2), impugnata con il 
presente ricorso, il Presidente del Consiglio Regionale ha comunicato quanto 
segue:  
“In relazione al decreto del Sig. Presidente della Giunta n. 35 del 16.4.2020, 
ricevuto da questa Presidenza in data odierna, con cui le SS.LL. sono state 
revocate dalla carica di assessore della Giunta regionale, si rappresenta quanto 
segue. 
Come è noto, l’art. 15, comma 1, della legge regionale in oggetto indicata, 
prescrive l’incompatibilità della carica di assessore con le funzioni di consigliere, 
stabilendo al successivo comma 2 che la nomina di un consigliere regionale alla 
carica di assessore nella relativa Giunta determina, per la durata dell'incarico, 
la sospensione dalle funzioni di consigliere. 
In base alla citata norma, come noto, il Consiglio regionale, nella prima 
adunanza successiva alla comunicazione del provvedimento di nomina, ha 
preso atto della intervenuta sospensione delle funzioni di consigliere, 
disponendo, ai sensi del comma 3 del citato art. 15, la sostituzione dei 
consiglieri nominati assessori, e affidando la supplenza per l'esercizio delle 
funzioni ai primi candidati non eletti, secondo i criteri previsti dalla legge 
elettorale regionale per la surrogazione. 

 
Ciò posto, preso atto dell’intervenuto decreto presidenziale, e dunque della 
cessazione dalla carica assessorile (sottolineature e grassetto aggiunti 
dall’autore del ricorso), si evidenzia che tale circostanza determina il venir 
meno della causa di sospensione delle SS.LL. dalle funzioni di consiglieri 
regionali e l’applicazione della procedura di cui al comma 4 dell’art. 15 della 
L.R. n.20/2017, in base al quale il Consiglio regionale dispone la revoca della 
supplenza nella prima adunanza successiva alla relativa comunicazione. 
Alla luce di quanto sopra, pertanto, posto che la prima adunanza utile è 
convocata per il giorno 20 aprile p.v., si comunica che, in tale seduta il Consiglio 
regionale procederà, ai sensi dell’art. 15, co. 4, della l.r. 5 dicembre 2017, n. 20, 
a disporre la revoca della supplenza delle SS.LL. nelle funzioni di consiglieri 
regionali. 
I consiglieri supplenti in indirizzo, che leggono per conoscenza, ricevono la 
presente comunicazione a fini di mera, opportuna informativa di cortesia 
istituzionale, dovendosi ritenere cessata la loro supplenza per effetto 
automatico del ripristino della posizione di status degli ex Assessori 
(sottolineature e grassetto aggiunti dall’autore del ricorso), in attesa delle 
formalità da parte del Consiglio relative alla ripresa dell’esercizio effettivo della 
carica e della connessa funzione”. 
I.1. – Ciò posto, con il provvedimento impugnato l’organo procedente non si è 
limitato soltanto a prendere atto della disposta revoca degli assessori regionali 
(testualmente: “…preso atto dell’intervenuto decreto presidenziale…”), ma ha 
ritenuto di disporre e/o configurare, con effetto automatico, la cessazione dalla 
carica di assessori (testualmente: “… e dunque della cessazione dalla carica 
assessorile), rilevando che con essa venga meno anche la causa di sospensione 
(testualmente: “…si evidenzia che tale circostanza determina il venir meno della 

 
causa di sospensione delle SS.LL. dalle funzioni di consiglieri regionali…”), e che 
pertanto sia da “… ritenere cessata la loro supplenza per effetto automatico del 
ripristino della posizione di status degli ex Assessori”, senza tener conto, invece, 
che al fine di non compromettere la funzionalità della Giunta, la disposta 
revoca, unitamente alla cessazione delle funzioni di tutti gli Assessori, si 
verificherà solo alla data di nomina dei nuovi assessori, e ciò in ottemperanza al 
più noto e consolidato principio della cd. “prorogatio”, applicabile a tutti quegli 
organi di rilevanza anche costituzionale, quale la Giunta, trattandosi di organo 
collegiale necessario (alla pari del Presidente e del Consiglio) per la funzionalità 
dell’Ente (ai sensi dell’art. 121 della Costituzione, infatti: “[I] Sono organi della 
Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente”, riproposto dall’art. 
14 dello Statuto regionale, a mente del quale: “Sono organi della Regione il 
Consiglio regionale, la Giunta regionale e il suo Presidente”). 
A ciò aggiungasi che, così operando, il Presidente del Consiglio non soltanto ha 
violato ed eluso i principi di “prorogatio”, disponendo l’ammutinamento di un 
organo (appunto la Giunta) il cui funzionamento è invece comunque necessario 
ed imprescindibile soprattutto in una fase quale quella oggi contraddistinta 
dall’emergenza sanitaria in atto che richiede un organo esecutivo nella 
pienezza delle proprie funzioni, quanto soprattutto, avocando a sé le 
attribuzione del Consiglio, ha anche violato, sotto più profili, quel principio sulla 
incompatibilità, tra assessori e consiglieri, dallo stesso invocato ed 
espressamente codificato nella legge regionale elettorale (l.r. 20/2017).    
In particolare, il provvedimento impugnato ha ritenuto “cessata la loro 
supplenza per effetto automatico del ripristino della posizione di status degli ex 
Assessori” mentre questi ultimi, viceversa, permangono nella carica, dunque 
nell’esercizio delle prerogative giuntali, sino alla ricomposizione della giunta, in 
quanto pur essendo stati revocati, non sono stati, ad oggi, ancora sostituiti, con 

 
conseguente ultrattività delle proprie funzioni in virtù del principio della 
prorogatio, ossia della continuità amministrativa degli organi costituzionali 
volta ad evitare che, in casi come quello di specie, si verifichi un vuoto 
gestionale tra il momento dell’azzeramento della giunta  e quello di rinnovo 
effettivo dell’organo in questione. 
La Giunta regionale è infatti, a termini dell’art. 34 dello Statuto, un organo 
collegiale composto “dal Presidente e da un numero massimo di quattro 
assessori” il quale “… delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi 
componenti ed a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale 
quello del Presidente”, la cui vacatio è stata espressamente esclusa dallo 
Statuto regionale con la previsione di un generale regime di proroga  (a mente 
dell’art. 36, co. 4, infatti “4. Fatti salvi i casi previsti dal primo comma 
dell'articolo 126 della Costituzione, il Presidente della Giunta e la Giunta 
regionale restano in carica, per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti 
ed indifferibili, sino alla proclamazione del nuovo Presidente. I medesimi poteri 
sono esercitati alla scadenza della legislatura e nel caso di annullamento delle 
elezioni”).  
 Ne consegue che l’intervenuto azzeramento della Giunta per essere stati 
revocati tutti i suoi componenti e per essere rimasto in carica il solo Presidente, 
non può che dar luogo, stante il venir meno della collegialità, alla prorogatio 
dell’organo (collegiale) e dei suoi componenti, pena l’inoperatività della Giunta 
stessa, collocandosi al di fuori del quadro costituzionale e della forma di 
governo presidenziale delineata dallo Statuto e dalla legge elettorale una 
Giunta monocratica  che cumuli nelle mani di una sola persona, il Presidente, il 
potere esecutivo.  
Com’è noto, infatti, l’ordinamento non contempla l’ipotesi di una vacatio ad 
libitum degli organi costituzionali, dovendo sempre essere garantita la titolarità 

 
del relativo potere pubblico (cfr. Corte Cost. n. 68/2010) (basti pensare 
all’ipotesi limite di impedimento permanente del Presidente e alla impossibilità 
di essere sostituito dal Vicepresidente, così come previsto dall’art. 36, co. 5, 
dello Statuto, o alla necessità di garantire la funzionalità anche per il caso di 
cessazione anticipata della carica per qualsivoglia motivo: TAR Veneto, Venezia, 
n. 272/2016): fattispecie che oggi risulterebbe irrimediabilmente vanificata, 
considerato l’azzeramento della Giunta regionale. 
Non a caso, lo Statuto regionale ha stabilito quale primo adempimento 
presidenziale la nomina dei componenti della Giunta, da comunicarsi al 
Consiglio regionale   (“Art. 35  - Costituzione della Giunta regionale - 1. Entro 
dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i 
componenti della Giunta, fra i quali un vicepresidente, e può successivamente 
revocarli. 2. Nei dieci giorni successivi il Presidente comunica al Consiglio 
regionale la composizione della Giunta, le attribuzioni conferite ai singoli 
componenti ed il programma di governo”), anche quale meccanismo di 
bilanciamento istituzionale necessario ad evitare la concentrazione nelle mani 
del solo Presidente del potere esecutivo. 
**** 
Ne deriva, pertanto, che la persistente titolarità della carica di assessore in 
capo a tali soggetti, fa sì che, differentemente da quanto sostenuto negli atti 
impugnati, non si sia affatto, o ancora determinato “il venir meno della causa di 
sospensione delle SS.LL. dalle funzioni di consiglieri regionali…” di guisa che il 
munus appartiene, ancora oggi, e sino a quando il Presidente non si sarà 
determinato a ricomporre l’organo collegiale, agli odierni ricorrenti, i quali 
avrebbero dovuto essere ritualmente convocati per la seduta consiliare del 20 
aprile, pena l’insanabile invalidità della stessa e di tutti gli atti e/o le delibere ivi 
adottate. 
10 
 
I.2.- Peraltro, procedimentalizzando in termini di automatismo l’iter sostitutivo 
degli assessori con i consiglieri supplenti, con conseguente ingresso dei primi 
nell’ambito del Consiglio regionale, il Presidente del Consiglio non soltanto ha 
sospeso, sine die, ogni possibilità di funzionamento dell’organo esecutivo della 
Regione, violando e/o eludendo i più comuni principi di prorogatio più volte 
riaffermati dalla giurisprudenza, anche costituzionale, quanto soprattutto ha, di 
fatto, avocato a sé ogni potere del Consiglio con riguardo alla necessità di 
provvedere alla predetta sostituzione, disponendo monocraticamente di una 
competenza/attribuzione del Consiglio regionale (pur non costituendo il 
Presidente del Consiglio Regionale, un “organo” alla pari della Giunta  e del 
Consiglio stesso, di cui fa parte integrante). 
Ne consegue, pertanto, la nullità e, comunque, l’illegittimità dell’atto 
impugnato col quale il Presidente del Consiglio, privo di qualsivoglia 
attribuzione e/o competenza in merito, ha comunicato ai ricorrenti di “… 
ritenere cessata la loro supplenza per effetto automatico del ripristino della 
posizione di status degli ex Assessori”, potendo soltanto il Consiglio regionale 
deliberare sul punto con formale provvedimento che non costituisce, come 
erroneamente paventato nel provvedimento impugnato, una mera “formalità” 
tenuto conto che, a tenore della noma, il Consiglio regionale “dispone” (e non 
già “formalizza” e/o “ratifica”) la revoca. 
Ed infatti, la legge elettorale regionale n. 20/2017 ha stabilito il principio 
dell’incompatibilità tra la carica di Consigliere e quella di Assessore Regionale, 
introducendo il meccanismo della cd. supplenza, ossia la sospensione 
dell’eletto dalle funzioni consiliari all’atto della propria nomina in Giunta. 
Nello specifico, l’art. 15 - Incompatibilità della carica di assessore con le funzioni 
di consigliere – della Legge regionale del 05/12/2017 - n. 20 (Norme per 
11 
 
l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) ha 
stabilito quanto segue: “1. La carica di assessore regionale è incompatibile con 
le funzioni di consigliere regionale. 
2. La nomina di un consigliere regionale alla carica di assessore nella relativa 
Giunta determina, per la durata dell'incarico, la sospensione dalle funzioni di 
consigliere. 
3. Il Consiglio regionale, nella prima adunanza successiva alla comunicazione 
del provvedimento di nomina, preso atto della intervenuta sospensione delle 
funzioni di consigliere, dispone la sostituzione del consigliere nominato 
assessore affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al primo 
candidato non eletto secondo i criteri previsti dalla presente legge elettorale per 
la surrogazione. 
4. Qualora il consigliere sostituito cessi dalla carica di assessore, il Consiglio 
regionale dispone la revoca della supplenza nella prima adunanza successiva 
alla relativa comunicazione”. 
Da ciò la nullità del provvedimento impugnato per difetto assoluto di 
attribuzione, ovvero in via subordinata per incompetenza, posto che la 
competenza a disporre la sostituzione dei consiglieri nominati è attribuita, dalla 
legge regionale 20/17, al Consiglio regionale e non anche al Presidente, il quale 
è sprovvisto della dignità di organo sia a livello statutario che costituzionale. 
Vi è di più. 
Infatti, il Presidente del Consiglio regionale ha proceduto alla convocazione 
della seduta di Consiglio regionale omettendo di convocare i consiglieri 
supplenti, tra i quali i ricorrenti, così anticipando illegittimamente ed in assenza 
12 
 
di potere gli effetti delle decisioni rimesse all’Assemblea, con conseguente 
insanabile illegittimità della convocazione e, per essa, della seduta. 
I.3. -  Da ultimo, gli atti impugnati risultano altresì viziati per eccesso di potere 
sotto il profilo dello sviamento, sia dalla causa tipica dell’atto, sia dal fine 
pubblico perseguito.  
Dal verbale della seduta della giunta (doc. 7) allegato  al Decreto di revoca, si 
legge che “Al termine della stessa, il Presidente, Dott. Donato Toma, invita gli 
Assessori a presentare le proprie dimissioni, chiedendo loro di partecipare in 
veste di Consiglieri al prossimo Consiglio regionale fissato per la discussione del 
Bilancio regionale di previsione”, così come ulteriormente rivendicato dallo 
stesso Presidente in una nota ufficiale pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente 
ove è stato spiegato che «ieri sera, al temine della riunione di Giunta, ho 
invitato gli assessori a presentare le proprie dimissioni, chiedendo loro di 
partecipare in veste di consiglieri al prossimo Consiglio regionale, fissato per la 
discussione del Bilancio regionale di previsione” (doc. 8), con ciò stesso 
palesando, sostanzialmente, che la revoca degli assessori risulta preordinata a 
condizionare il voto del Consiglio regionale nell’approvazione del bilancio 
regionale,  ovvero a far sì che soggetti di fiducia del Presidente,  dismessi i 
panni di assessore, si riapproprino del ruolo di consigliere per votare una 
proposta di bilancio da essi stessi predisposta ed approvata, “sminando” il 
Consiglio dalla presenza di consiglieri supplenti il cui libero voto potrebbe 
rappresentare un potenziale pericolo, con conseguente elusione e, se del caso, 
violazione del divieto di mandato imperativo di cui all’art. 68 della Costituzione.   
Tanto premesso, ne deriva che il provvedimento impugnato appare funzionale 
ad attuare e porre in essere una condotta riconducibile e/o inquadrabile in 
quella stessa incompatibilità che ha ritenuto formalmente di salvaguardare, 
13 
 
posto che non soltanto ha inteso riattribuire ai membri della giunta la qualifica 
di consiglieri al fine di poter decidere, nella seduta già convocata per 
l’approvazione del bilancio, sull’approvazione di un atto dagli stessi predisposto 
e approvato come assessori (cfr. doc. 9), in violazione di quel principio di 
separazione formalmente invocato, quanto soprattutto non considerando che 
trattasi di ben 4 votanti su un totale di dodici di maggioranza, pari ad 1/3, 
nonché ad un 1/5 dell’intera Assise composta di venti consiglieri (art. 15 dello 
Statuto regionale). 
E’ sufficiente, a tal fine, rilevare che ai sensi dell’art. 34 della Statuto, non 
soltanto spettano alla Giunta regionale innumerevoli rilevanti funzioni (quali: a) 
esercitare la direzione politico-amministrativa dell’amministrazione regionale; 
b) esercitare l’iniziativa legislativa dinanzi al Consiglio regionale; c) adottare i 
regolamenti; d) proporre i regolamenti al Consiglio regionale nei casi in cui 
questo è competente a provvedere; e) proporre gli atti amministrativi e di 
programmazione o pianificazione alla cui adozione è competente il Consiglio 
regionale; ….g) amministrare il patrimonio ed il demanio della Regione e 
deliberare sui contratti, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge; h) attuare i 
piani e i programmi approvati dal Consiglio regionale; i) provvedere 
all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio; l) deliberare sui ricorsi innanzi 
alla Corte costituzionale, informandone il Consiglio; m) esercitare ogni altra 
funzione che la Costituzione, il presente Statuto e le leggi non attribuiscono ad 
altri organi della Regione o alla dirigenza regionale) che la rendono di fatto 
insostituibile e non congelabile sine die, quanto soprattutto che spettano 
proprio alla Giunta i compiti di “f) predispone il bilancio e il rendiconto generale 
e deliberare sulle variazioni di bilancio non riservate al Consiglio;”: dunque di 
predisporre l’atto oggetto di approvazione in funzione del quale è stato 
prospettato il predetto avvicendamento. 
14 
 
Da ciò la violazione specifica della ratio della norma della legge elettorale 
regionale che ha sancito il principio di incompatibilità tra consiglieri e assessori, 
unitamente alla violazione delle prerogative costituzionali del Consiglio 
regionale, la cui autonomia rispetto al potere esecutivo della Giunta il 
Legislatore aveva inteso tutelare proprio introducendo, nella legge elettorale, il 
detto principio, al fine di preservarne una reciproca indipendenza, anche quale 
fondamentale contrappeso della prescelta forma di governo presidenziale. 
I.4.- Peraltro, l’illegittimità della convocazione del Consiglio in una 
composizione inficiata dalla violazione delle regole fissate dalla legge elettorale 
inficia insanabilmente, in via derivata, tutti i provvedimenti adottati dall’Organo 
illegittimamente convocato ed altrettanto illegittimamente costituito. 
ISTANZA CAUTELARE 
CON RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE URGENTE ANCHE INAUDITA ALTERA 
PARTE EX ART. 56, CO. 1, CPA 
Il Consiglio regionale si svolgerà lunedì 20 aprile 2020 alle ore 9,30, convocato 
in composizione illegittima, segnatamente in violazione del principio di 
incompatibilità tra la carica di consigliere e di assessore regionale, mediante 
illegittima estromissione di quattro consiglieri regionali (su un totale di venti), 
tra i quali i ricorrenti. 
Cosicché, in assenza di una misura interdittiva urgente volta a sospenderne lo 
svolgimento, il munus di consiglieri regionali risulterà irrimediabilmente violato, 
con l’ulteriore conseguenza che il Consiglio regionale, nella predetta 
composizione illegittima, siccome inficiata dalla violazione del principio di 
incompatibilità, procederà all’approvazione del bilancio regionale, con la 
conseguenza che per l’ipotesi di accoglimento del gravame nel merito ne 
risulterà travolta la legittimità degli atti adottati dall’Organo illegittimamente 
15 
 
costituito, illegittimamente convocato ed altrettanto illegittimamente chiamato 
a deliberare. 
La descritta tempistica non consente l’attesa della prima camera di consiglio 
utile, pena l’irrimediabile frustrazione del munus di consigliere regionale dei 
ricorrenti, anche nella qualità di cittadini interessati al ripristino della legalità 
costituzionale e delle regole democratiche, e pertanto si invoca l’adozione di 
una misura cautelare urgente ai sensi e per gli affetti dell’art. 56, co. 1, cpa, 
anche tenuto conto che nessun danno scaturirebbe all’interesse pubblico dal 
differimento della seduta, già convocata anche per i successivi giorni 21 e 22 
(doc. 11), fermo restando che il regolamento interno del consiglio regionale 
consente espressamente di procedere alla riconvocazione d’urgenza, mettendo 
al riparo gli atti approvati dal rischio di essere successivamente caducati in via 
derivata dalla illegittima composizione dell’organo. 
Cosicché, in assenza di sospensiva si consoliderebbe una situazione istituzionale 
certamente al di fuori del quadro costituzionale e della forma di governo, 
oltremodo anomala in un momento emergenziale quale quello attuale, con un 
potere esecutivo integralmente concentrato nelle mani di una sola persona, il 
Presidente, ed un potere legislativo fortemente condizionato nell’esercizio del 
proprio mandato dalla compresenza di 4 consiglieri contestualmente esercenti 
la carica di assessori in regime di prorogatio, pari ad 1/3 della maggioranza 
consiliare e 1/5 dell’Assemblea. 
Peraltro, secondo quanto anticipato dagli organi di stampa, lo stesso Presidente 
avrebbe intenzione di proporre al Consiglio regionale, nella suddetta 
composizione illegittima, la modifica della legge elettorale regionale (l.r. 
20/2017) mediante abrogazione dell’art. 15 e dell’istituto della supplenza, 
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modificando in tal modo le regole del gioco durante la partita, ed 
estromettendo definitivamente dall’Organo consiliare gli odierni ricorrenti.   
CONCLUSIONI 
Piaccia all’Adito Collegio accogliere il ricorso e la connessa istanza cautelare 
anche inaudita altera parte ex art. 56, co. 1, cpa.  
Con ogni conseguenza di legge in ordine e a spese ed onorari di giudizio. 
Il valore della presente controversia è indeterminabile. 
Campobasso, 19 aprile 2020  
Avv. Giuseppe Ruta 
Avv. Margherita Zezza 
Avv. Massimo Romano  
 

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