Tedeschi e Scarabeo, due dei quattro consiglieri regionali surrogati appena mandati a casa da Toma, gli dichiarano guerra con un ricorso che verrà discusso davanti al Tar alle 16. Ecco cosa contiene nel dettaglìo e come intende bloccare la seduta di consiglio odierna.
ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL MOLISE
RICORSO
CON RICHIESTA DI ADOZIONE DI MISURA CAUTELARE URGENTE EX ART. 56,
CO. 1, CPA
Per: TEDESCHI ANTONIO (C.F. TDSNTN81H23L725C), nato a Venafro (IS) il
23.6.1981, residente in Filignano (IS) alla via Scapoli, 15 e SCARABEO
MASSIMILIANO (C.F. SCRMSM67L01L725X), nato a Venafro (IS) il 01.07.1967,
ivi residente alla via Sedia di Monsignore, 6, in proprio e nella qualità di
Consiglieri Regionali del Molise, rappresentati e difesi, in virtù di procure
apposte in calce al presente atto, dagli Avv.ti Giuseppe Ruta (C.F.
RTUGPP65C27B519R), Margherita Zezza (C.F. ZZZMGH71B41B519H) e
Massimo Romano (C.F. RMNMSM81S27A930W), elettivamente domiciliati
presso i seguenti domicili digitali rutaeassociati@pec.it
avv.massimoromano@pec.it;
Contro: REGIONE MOLISE, in persona del Presidente p.t.;
e nei confronti di: COTUGNO VINCENZO;
PER L’ANNULLAMENTO
PREVIA SOSPENSIONE ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE EX ART. 56, CO. 1,
CPA
1. della nota prot. 2701/2020 del 17-04-2020 (doc. 2), con la quale il Presidente
del Consiglio Regionale del Molise prendendo atto della revoca, da parte del
2
Presidente della Regione, di tutti gli Assessori della Giunta Regionale, ha
disposto la cessazione immediata degli effetti della carica assessorile ed il
ritorno degli assessori revocati alla carica di Consiglieri regionali, con cessazione
della supplenza da parte dei consiglieri medio tempore subentrati e la loro
estromissione dal Consiglio a far data dalla prossima seduta consiliare già
convocata per il giorno lunedì 20 aprile 2020, ore 9,30;
2. nonché di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o connessi,
ancorché non conosciuti, quali l’atto di convocazione del Consiglio regionale
per la seduta del 20 aprile 2020 dalla quale i ricorrenti sono stati estromessi, e
tutti gli atti e/o le delibere adottate dall’organo consiliare illegittimamente
convocato e composto.
FATTO
I ricorrenti hanno concorso alle elezioni del 22 aprile 2018 per il rinnovo del
Presidente e del Consiglio della Regione Molise, rispettivamente con le liste
“Popolari per l’Italia” e “Forza Italia”, ed hanno assunto la carica di Consiglieri
regionali, in virtù delle Delibere consiliari nn. 35 e 38 del 21 maggio 2018 (doc.
nn. 3 e 4), nella qualità di supplenti, ossia in conseguenza della intervenuta
sospensione dei sigg. Nicola Cavaliere e Vincenzo Niro, nominati assessori con
Decreto del Presidente della Giunta n. 53/2018 (doc. 5) e, pertanto, cessati
dalle funzioni di Consigliere regionale in quanto incompatibili ai sensi dell’art.
15 della l.r. 20/2017.
Con nota prot. 2701/2020 del 17-04-2020 (cfr. doc. 2), il Presidente del
Consiglio Regionale del Molise ha comunicato, ai ricorrenti, la cessazione della
loro supplenza del loro mandato elettivo di Consiglieri regionali,
estromettendoli dalla carica di consiglieri già a partire dalla prossima seduta
consiliare fissata per il giorno lunedì 20 aprile 2020, ore 9,30, per la quale
3
infatti non sono stati convocati, e tanto sulla base della riferita revoca di tutti i
componenti della Giunta Regionale e, pertanto, anche degli Assessori sostituiti
Cavaliere e Niro, disposta dal Presidente della Regione con Decreto n. 35 del 16
aprile 2020 (doc. 6), non notificato.
Le motivazioni della revoca, contenute nel verbale (doc. 7) della seduta della
giunta allegato al Decreto di revoca (“Al termine della stessa, il Presidente, Dott.
Donato Toma, invita gli Assessori a presentare le proprie dimissioni, chiedendo
loro di partecipare in veste di Consiglieri al prossimo Consiglio regionale fissato
per la discussione del Bilancio regionale di previsione”), sono state
ulteriormente illustrate dallo stesso Presidente in una nota stampa ufficiale
pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente ove è stato spiegato che «ieri sera, al
temine della riunione di Giunta, ho invitato gli assessori a presentare le proprie
dimissioni, chiedendo loro di partecipare in veste di consiglieri al prossimo
Consiglio regionale, fissato per la discussione del Bilancio regionale di
previsione” (doc. 8).
Sennonché, la disposta revoca dei componenti della Giunta, in assenza della
nomina dei nuovi assessori, non determina la cessazione immediata della loro
carica stante la necessità di preservare, nelle more, la funzionalità dell’organo
esecutivo, mediante l’automatica prorogatio dei primi nelle funzioni assessorili,
in virtù del generale principio di continuità amministrativa degli organi
costituzionali (cfr. Corte Costituzionale 22/11/2016: ud. 19/10/2016, dep.
22/11/2016, n.243), così come espressamente codificato dallo Statuto
regionale (L.R. 10/2014, art. 36, co. 4), con conseguente preclusione
all’assunzione della contestuale qualifica di consiglieri, stante peraltro
l’espressa condizione di incompatibilità con la carica di consiglieri (carica,
quest’ultima, che, pertanto, sino alla nomina dei nuovi componenti della
giunta, dovrà continuare ad essere svolta dai supplenti, odierni ricorrenti).
4
Tanto premesso, con il presente atto i ricorrenti, in proprio e nella qualità di
Consiglieri regionali, lamentando la lesione del proprio munus istituzionale di
Consiglieri regionali del Molise, illegittimamente estromessi dalla carica e dalle
funzioni costituzionali legittimamente rivestite, nonché nella qualità di cittadini
elettori interessati al ripristino delle regole democratiche e della legalità
propongono ricorso innanzi a Codesto Ecc.mo Tar Molise per l’annullamento
dei provvedimenti impugnati, chiedendo all’Ill.mo Presidente l’adozione di
idonea misura cautelare urgente, anche inaudita altera parte, ex art. 56, co.
1, cpa, non essendo possibile differire la pronuncia alla prima camera di
consiglio utile, posto che la seduta consiliare è stata convocata per il giorno
lunedì 20 aprile 2020, ore 9,30, proprio ai fini dell’approvazione del Bilancio
regionale, ovvero del documento contabile - di prioritaria rilevanza - adottato e
approvato dagli stessi assessori uscenti (cfr. Delibera di Giunta n. 116/2020 -
doc. 9) che oggi si ritroverebbero a votarlo (anche) nella qualità di consiglieri,
benché “incompatibili” in quanto, ancora oggi, assessori in regime di prorogatio
ex lege.
Tanto premesso in fatto, i provvedimenti impugnati sono illegittimi e se ne
chiede l’annullamento previa sospensione anche inaudita altera parte per i
seguenti motivi di
DIRITTO
I.- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. 241/90:
DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA; DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI
FATTO E DI DIRITTO; ERRORE DI FATTO E DI DIRITTO;
- VIOLAZIONE DELL’ART. 21 NONIES DELLA L. 241/90: DIFETTO ASSOLUTO DI
ATTRIBUZIONE - NULLITA’; INCOMPETENZA;
- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 15 DELLA L.R 20/2017 –
5
- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 123 E SS. DELLA
COSTITUZIONE;
- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 14, 34, 35, 36 STATUTO
REGIONALE LEGGE REGIONALE 18 APRILE 2014, N. 10;
- ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA DELL’ATTO E DAL
FINE PUBBLICO PERSEGUITO.
Con la nota n. 2701/2020 del 17-04-2020 (cfr. doc. 2), impugnata con il
presente ricorso, il Presidente del Consiglio Regionale ha comunicato quanto
segue:
“In relazione al decreto del Sig. Presidente della Giunta n. 35 del 16.4.2020,
ricevuto da questa Presidenza in data odierna, con cui le SS.LL. sono state
revocate dalla carica di assessore della Giunta regionale, si rappresenta quanto
segue.
Come è noto, l’art. 15, comma 1, della legge regionale in oggetto indicata,
prescrive l’incompatibilità della carica di assessore con le funzioni di consigliere,
stabilendo al successivo comma 2 che la nomina di un consigliere regionale alla
carica di assessore nella relativa Giunta determina, per la durata dell'incarico,
la sospensione dalle funzioni di consigliere.
In base alla citata norma, come noto, il Consiglio regionale, nella prima
adunanza successiva alla comunicazione del provvedimento di nomina, ha
preso atto della intervenuta sospensione delle funzioni di consigliere,
disponendo, ai sensi del comma 3 del citato art. 15, la sostituzione dei
consiglieri nominati assessori, e affidando la supplenza per l'esercizio delle
funzioni ai primi candidati non eletti, secondo i criteri previsti dalla legge
elettorale regionale per la surrogazione.
6
Ciò posto, preso atto dell’intervenuto decreto presidenziale, e dunque della
cessazione dalla carica assessorile (sottolineature e grassetto aggiunti
dall’autore del ricorso), si evidenzia che tale circostanza determina il venir
meno della causa di sospensione delle SS.LL. dalle funzioni di consiglieri
regionali e l’applicazione della procedura di cui al comma 4 dell’art. 15 della
L.R. n.20/2017, in base al quale il Consiglio regionale dispone la revoca della
supplenza nella prima adunanza successiva alla relativa comunicazione.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, posto che la prima adunanza utile è
convocata per il giorno 20 aprile p.v., si comunica che, in tale seduta il Consiglio
regionale procederà, ai sensi dell’art. 15, co. 4, della l.r. 5 dicembre 2017, n. 20,
a disporre la revoca della supplenza delle SS.LL. nelle funzioni di consiglieri
regionali.
I consiglieri supplenti in indirizzo, che leggono per conoscenza, ricevono la
presente comunicazione a fini di mera, opportuna informativa di cortesia
istituzionale, dovendosi ritenere cessata la loro supplenza per effetto
automatico del ripristino della posizione di status degli ex Assessori
(sottolineature e grassetto aggiunti dall’autore del ricorso), in attesa delle
formalità da parte del Consiglio relative alla ripresa dell’esercizio effettivo della
carica e della connessa funzione”.
I.1. – Ciò posto, con il provvedimento impugnato l’organo procedente non si è
limitato soltanto a prendere atto della disposta revoca degli assessori regionali
(testualmente: “…preso atto dell’intervenuto decreto presidenziale…”), ma ha
ritenuto di disporre e/o configurare, con effetto automatico, la cessazione dalla
carica di assessori (testualmente: “… e dunque della cessazione dalla carica
assessorile), rilevando che con essa venga meno anche la causa di sospensione
(testualmente: “…si evidenzia che tale circostanza determina il venir meno della
7
causa di sospensione delle SS.LL. dalle funzioni di consiglieri regionali…”), e che
pertanto sia da “… ritenere cessata la loro supplenza per effetto automatico del
ripristino della posizione di status degli ex Assessori”, senza tener conto, invece,
che al fine di non compromettere la funzionalità della Giunta, la disposta
revoca, unitamente alla cessazione delle funzioni di tutti gli Assessori, si
verificherà solo alla data di nomina dei nuovi assessori, e ciò in ottemperanza al
più noto e consolidato principio della cd. “prorogatio”, applicabile a tutti quegli
organi di rilevanza anche costituzionale, quale la Giunta, trattandosi di organo
collegiale necessario (alla pari del Presidente e del Consiglio) per la funzionalità
dell’Ente (ai sensi dell’art. 121 della Costituzione, infatti: “[I] Sono organi della
Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente”, riproposto dall’art.
14 dello Statuto regionale, a mente del quale: “Sono organi della Regione il
Consiglio regionale, la Giunta regionale e il suo Presidente”).
A ciò aggiungasi che, così operando, il Presidente del Consiglio non soltanto ha
violato ed eluso i principi di “prorogatio”, disponendo l’ammutinamento di un
organo (appunto la Giunta) il cui funzionamento è invece comunque necessario
ed imprescindibile soprattutto in una fase quale quella oggi contraddistinta
dall’emergenza sanitaria in atto che richiede un organo esecutivo nella
pienezza delle proprie funzioni, quanto soprattutto, avocando a sé le
attribuzione del Consiglio, ha anche violato, sotto più profili, quel principio sulla
incompatibilità, tra assessori e consiglieri, dallo stesso invocato ed
espressamente codificato nella legge regionale elettorale (l.r. 20/2017).
In particolare, il provvedimento impugnato ha ritenuto “cessata la loro
supplenza per effetto automatico del ripristino della posizione di status degli ex
Assessori” mentre questi ultimi, viceversa, permangono nella carica, dunque
nell’esercizio delle prerogative giuntali, sino alla ricomposizione della giunta, in
quanto pur essendo stati revocati, non sono stati, ad oggi, ancora sostituiti, con
8
conseguente ultrattività delle proprie funzioni in virtù del principio della
prorogatio, ossia della continuità amministrativa degli organi costituzionali
volta ad evitare che, in casi come quello di specie, si verifichi un vuoto
gestionale tra il momento dell’azzeramento della giunta e quello di rinnovo
effettivo dell’organo in questione.
La Giunta regionale è infatti, a termini dell’art. 34 dello Statuto, un organo
collegiale composto “dal Presidente e da un numero massimo di quattro
assessori” il quale “… delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi
componenti ed a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale
quello del Presidente”, la cui vacatio è stata espressamente esclusa dallo
Statuto regionale con la previsione di un generale regime di proroga (a mente
dell’art. 36, co. 4, infatti “4. Fatti salvi i casi previsti dal primo comma
dell'articolo 126 della Costituzione, il Presidente della Giunta e la Giunta
regionale restano in carica, per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti
ed indifferibili, sino alla proclamazione del nuovo Presidente. I medesimi poteri
sono esercitati alla scadenza della legislatura e nel caso di annullamento delle
elezioni”).
Ne consegue che l’intervenuto azzeramento della Giunta per essere stati
revocati tutti i suoi componenti e per essere rimasto in carica il solo Presidente,
non può che dar luogo, stante il venir meno della collegialità, alla prorogatio
dell’organo (collegiale) e dei suoi componenti, pena l’inoperatività della Giunta
stessa, collocandosi al di fuori del quadro costituzionale e della forma di
governo presidenziale delineata dallo Statuto e dalla legge elettorale una
Giunta monocratica che cumuli nelle mani di una sola persona, il Presidente, il
potere esecutivo.
Com’è noto, infatti, l’ordinamento non contempla l’ipotesi di una vacatio ad
libitum degli organi costituzionali, dovendo sempre essere garantita la titolarità
9
del relativo potere pubblico (cfr. Corte Cost. n. 68/2010) (basti pensare
all’ipotesi limite di impedimento permanente del Presidente e alla impossibilità
di essere sostituito dal Vicepresidente, così come previsto dall’art. 36, co. 5,
dello Statuto, o alla necessità di garantire la funzionalità anche per il caso di
cessazione anticipata della carica per qualsivoglia motivo: TAR Veneto, Venezia,
n. 272/2016): fattispecie che oggi risulterebbe irrimediabilmente vanificata,
considerato l’azzeramento della Giunta regionale.
Non a caso, lo Statuto regionale ha stabilito quale primo adempimento
presidenziale la nomina dei componenti della Giunta, da comunicarsi al
Consiglio regionale (“Art. 35 - Costituzione della Giunta regionale - 1. Entro
dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i
componenti della Giunta, fra i quali un vicepresidente, e può successivamente
revocarli. 2. Nei dieci giorni successivi il Presidente comunica al Consiglio
regionale la composizione della Giunta, le attribuzioni conferite ai singoli
componenti ed il programma di governo”), anche quale meccanismo di
bilanciamento istituzionale necessario ad evitare la concentrazione nelle mani
del solo Presidente del potere esecutivo.
****
Ne deriva, pertanto, che la persistente titolarità della carica di assessore in
capo a tali soggetti, fa sì che, differentemente da quanto sostenuto negli atti
impugnati, non si sia affatto, o ancora determinato “il venir meno della causa di
sospensione delle SS.LL. dalle funzioni di consiglieri regionali…” di guisa che il
munus appartiene, ancora oggi, e sino a quando il Presidente non si sarà
determinato a ricomporre l’organo collegiale, agli odierni ricorrenti, i quali
avrebbero dovuto essere ritualmente convocati per la seduta consiliare del 20
aprile, pena l’insanabile invalidità della stessa e di tutti gli atti e/o le delibere ivi
adottate.
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I.2.- Peraltro, procedimentalizzando in termini di automatismo l’iter sostitutivo
degli assessori con i consiglieri supplenti, con conseguente ingresso dei primi
nell’ambito del Consiglio regionale, il Presidente del Consiglio non soltanto ha
sospeso, sine die, ogni possibilità di funzionamento dell’organo esecutivo della
Regione, violando e/o eludendo i più comuni principi di prorogatio più volte
riaffermati dalla giurisprudenza, anche costituzionale, quanto soprattutto ha, di
fatto, avocato a sé ogni potere del Consiglio con riguardo alla necessità di
provvedere alla predetta sostituzione, disponendo monocraticamente di una
competenza/attribuzione del Consiglio regionale (pur non costituendo il
Presidente del Consiglio Regionale, un “organo” alla pari della Giunta e del
Consiglio stesso, di cui fa parte integrante).
Ne consegue, pertanto, la nullità e, comunque, l’illegittimità dell’atto
impugnato col quale il Presidente del Consiglio, privo di qualsivoglia
attribuzione e/o competenza in merito, ha comunicato ai ricorrenti di “…
ritenere cessata la loro supplenza per effetto automatico del ripristino della
posizione di status degli ex Assessori”, potendo soltanto il Consiglio regionale
deliberare sul punto con formale provvedimento che non costituisce, come
erroneamente paventato nel provvedimento impugnato, una mera “formalità”
tenuto conto che, a tenore della noma, il Consiglio regionale “dispone” (e non
già “formalizza” e/o “ratifica”) la revoca.
Ed infatti, la legge elettorale regionale n. 20/2017 ha stabilito il principio
dell’incompatibilità tra la carica di Consigliere e quella di Assessore Regionale,
introducendo il meccanismo della cd. supplenza, ossia la sospensione
dell’eletto dalle funzioni consiliari all’atto della propria nomina in Giunta.
Nello specifico, l’art. 15 - Incompatibilità della carica di assessore con le funzioni
di consigliere – della Legge regionale del 05/12/2017 - n. 20 (Norme per
11
l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) ha
stabilito quanto segue: “1. La carica di assessore regionale è incompatibile con
le funzioni di consigliere regionale.
2. La nomina di un consigliere regionale alla carica di assessore nella relativa
Giunta determina, per la durata dell'incarico, la sospensione dalle funzioni di
consigliere.
3. Il Consiglio regionale, nella prima adunanza successiva alla comunicazione
del provvedimento di nomina, preso atto della intervenuta sospensione delle
funzioni di consigliere, dispone la sostituzione del consigliere nominato
assessore affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al primo
candidato non eletto secondo i criteri previsti dalla presente legge elettorale per
la surrogazione.
4. Qualora il consigliere sostituito cessi dalla carica di assessore, il Consiglio
regionale dispone la revoca della supplenza nella prima adunanza successiva
alla relativa comunicazione”.
Da ciò la nullità del provvedimento impugnato per difetto assoluto di
attribuzione, ovvero in via subordinata per incompetenza, posto che la
competenza a disporre la sostituzione dei consiglieri nominati è attribuita, dalla
legge regionale 20/17, al Consiglio regionale e non anche al Presidente, il quale
è sprovvisto della dignità di organo sia a livello statutario che costituzionale.
Vi è di più.
Infatti, il Presidente del Consiglio regionale ha proceduto alla convocazione
della seduta di Consiglio regionale omettendo di convocare i consiglieri
supplenti, tra i quali i ricorrenti, così anticipando illegittimamente ed in assenza
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di potere gli effetti delle decisioni rimesse all’Assemblea, con conseguente
insanabile illegittimità della convocazione e, per essa, della seduta.
I.3. - Da ultimo, gli atti impugnati risultano altresì viziati per eccesso di potere
sotto il profilo dello sviamento, sia dalla causa tipica dell’atto, sia dal fine
pubblico perseguito.
Dal verbale della seduta della giunta (doc. 7) allegato al Decreto di revoca, si
legge che “Al termine della stessa, il Presidente, Dott. Donato Toma, invita gli
Assessori a presentare le proprie dimissioni, chiedendo loro di partecipare in
veste di Consiglieri al prossimo Consiglio regionale fissato per la discussione del
Bilancio regionale di previsione”, così come ulteriormente rivendicato dallo
stesso Presidente in una nota ufficiale pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente
ove è stato spiegato che «ieri sera, al temine della riunione di Giunta, ho
invitato gli assessori a presentare le proprie dimissioni, chiedendo loro di
partecipare in veste di consiglieri al prossimo Consiglio regionale, fissato per la
discussione del Bilancio regionale di previsione” (doc. 8), con ciò stesso
palesando, sostanzialmente, che la revoca degli assessori risulta preordinata a
condizionare il voto del Consiglio regionale nell’approvazione del bilancio
regionale, ovvero a far sì che soggetti di fiducia del Presidente, dismessi i
panni di assessore, si riapproprino del ruolo di consigliere per votare una
proposta di bilancio da essi stessi predisposta ed approvata, “sminando” il
Consiglio dalla presenza di consiglieri supplenti il cui libero voto potrebbe
rappresentare un potenziale pericolo, con conseguente elusione e, se del caso,
violazione del divieto di mandato imperativo di cui all’art. 68 della Costituzione.
Tanto premesso, ne deriva che il provvedimento impugnato appare funzionale
ad attuare e porre in essere una condotta riconducibile e/o inquadrabile in
quella stessa incompatibilità che ha ritenuto formalmente di salvaguardare,
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posto che non soltanto ha inteso riattribuire ai membri della giunta la qualifica
di consiglieri al fine di poter decidere, nella seduta già convocata per
l’approvazione del bilancio, sull’approvazione di un atto dagli stessi predisposto
e approvato come assessori (cfr. doc. 9), in violazione di quel principio di
separazione formalmente invocato, quanto soprattutto non considerando che
trattasi di ben 4 votanti su un totale di dodici di maggioranza, pari ad 1/3,
nonché ad un 1/5 dell’intera Assise composta di venti consiglieri (art. 15 dello
Statuto regionale).
E’ sufficiente, a tal fine, rilevare che ai sensi dell’art. 34 della Statuto, non
soltanto spettano alla Giunta regionale innumerevoli rilevanti funzioni (quali: a)
esercitare la direzione politico-amministrativa dell’amministrazione regionale;
b) esercitare l’iniziativa legislativa dinanzi al Consiglio regionale; c) adottare i
regolamenti; d) proporre i regolamenti al Consiglio regionale nei casi in cui
questo è competente a provvedere; e) proporre gli atti amministrativi e di
programmazione o pianificazione alla cui adozione è competente il Consiglio
regionale; ….g) amministrare il patrimonio ed il demanio della Regione e
deliberare sui contratti, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge; h) attuare i
piani e i programmi approvati dal Consiglio regionale; i) provvedere
all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio; l) deliberare sui ricorsi innanzi
alla Corte costituzionale, informandone il Consiglio; m) esercitare ogni altra
funzione che la Costituzione, il presente Statuto e le leggi non attribuiscono ad
altri organi della Regione o alla dirigenza regionale) che la rendono di fatto
insostituibile e non congelabile sine die, quanto soprattutto che spettano
proprio alla Giunta i compiti di “f) predispone il bilancio e il rendiconto generale
e deliberare sulle variazioni di bilancio non riservate al Consiglio;”: dunque di
predisporre l’atto oggetto di approvazione in funzione del quale è stato
prospettato il predetto avvicendamento.
14
Da ciò la violazione specifica della ratio della norma della legge elettorale
regionale che ha sancito il principio di incompatibilità tra consiglieri e assessori,
unitamente alla violazione delle prerogative costituzionali del Consiglio
regionale, la cui autonomia rispetto al potere esecutivo della Giunta il
Legislatore aveva inteso tutelare proprio introducendo, nella legge elettorale, il
detto principio, al fine di preservarne una reciproca indipendenza, anche quale
fondamentale contrappeso della prescelta forma di governo presidenziale.
I.4.- Peraltro, l’illegittimità della convocazione del Consiglio in una
composizione inficiata dalla violazione delle regole fissate dalla legge elettorale
inficia insanabilmente, in via derivata, tutti i provvedimenti adottati dall’Organo
illegittimamente convocato ed altrettanto illegittimamente costituito.
ISTANZA CAUTELARE
CON RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE URGENTE ANCHE INAUDITA ALTERA
PARTE EX ART. 56, CO. 1, CPA
Il Consiglio regionale si svolgerà lunedì 20 aprile 2020 alle ore 9,30, convocato
in composizione illegittima, segnatamente in violazione del principio di
incompatibilità tra la carica di consigliere e di assessore regionale, mediante
illegittima estromissione di quattro consiglieri regionali (su un totale di venti),
tra i quali i ricorrenti.
Cosicché, in assenza di una misura interdittiva urgente volta a sospenderne lo
svolgimento, il munus di consiglieri regionali risulterà irrimediabilmente violato,
con l’ulteriore conseguenza che il Consiglio regionale, nella predetta
composizione illegittima, siccome inficiata dalla violazione del principio di
incompatibilità, procederà all’approvazione del bilancio regionale, con la
conseguenza che per l’ipotesi di accoglimento del gravame nel merito ne
risulterà travolta la legittimità degli atti adottati dall’Organo illegittimamente
15
costituito, illegittimamente convocato ed altrettanto illegittimamente chiamato
a deliberare.
La descritta tempistica non consente l’attesa della prima camera di consiglio
utile, pena l’irrimediabile frustrazione del munus di consigliere regionale dei
ricorrenti, anche nella qualità di cittadini interessati al ripristino della legalità
costituzionale e delle regole democratiche, e pertanto si invoca l’adozione di
una misura cautelare urgente ai sensi e per gli affetti dell’art. 56, co. 1, cpa,
anche tenuto conto che nessun danno scaturirebbe all’interesse pubblico dal
differimento della seduta, già convocata anche per i successivi giorni 21 e 22
(doc. 11), fermo restando che il regolamento interno del consiglio regionale
consente espressamente di procedere alla riconvocazione d’urgenza, mettendo
al riparo gli atti approvati dal rischio di essere successivamente caducati in via
derivata dalla illegittima composizione dell’organo.
Cosicché, in assenza di sospensiva si consoliderebbe una situazione istituzionale
certamente al di fuori del quadro costituzionale e della forma di governo,
oltremodo anomala in un momento emergenziale quale quello attuale, con un
potere esecutivo integralmente concentrato nelle mani di una sola persona, il
Presidente, ed un potere legislativo fortemente condizionato nell’esercizio del
proprio mandato dalla compresenza di 4 consiglieri contestualmente esercenti
la carica di assessori in regime di prorogatio, pari ad 1/3 della maggioranza
consiliare e 1/5 dell’Assemblea.
Peraltro, secondo quanto anticipato dagli organi di stampa, lo stesso Presidente
avrebbe intenzione di proporre al Consiglio regionale, nella suddetta
composizione illegittima, la modifica della legge elettorale regionale (l.r.
20/2017) mediante abrogazione dell’art. 15 e dell’istituto della supplenza,
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modificando in tal modo le regole del gioco durante la partita, ed
estromettendo definitivamente dall’Organo consiliare gli odierni ricorrenti.
CONCLUSIONI
Piaccia all’Adito Collegio accogliere il ricorso e la connessa istanza cautelare
anche inaudita altera parte ex art. 56, co. 1, cpa.
Con ogni conseguenza di legge in ordine e a spese ed onorari di giudizio.
Il valore della presente controversia è indeterminabile.
Campobasso, 19 aprile 2020
Avv. Giuseppe Ruta
Avv. Margherita Zezza
Avv. Massimo Romano