Il presidente della Regione Donato Toma conferma le ordinanze già emesse per i settori di caccia e pesca. Ecco le nuove regole dell' ordinanza
Sono prorogate fino al 17 maggio 2020 le disposizioni contenute nell’art. 1
dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 21 del 15
aprile 2020 e quelle contenute nell’art. 1 dell’ordinanza del Presidente della
Giunta Regionale del Molise n. 22 del 17 aprile 2020. Lo spostamento all’interno del territorio regionale per lo svolgimento delle
attività di pesca e di caccia (ivi compresa l’attività di addestramento dei cani) e il
loro espletamento sono consentiti, oltre che nel pieno rispetto delle norme
contenute nel DPCM del 26 aprile 2020 e di tutte le disposizioni legislative e
provvedimentali che ne regolano la disciplina, alle seguenti condizioni:
a) che siano effettuati non più di una volta al giorno, nella fascia oraria
compresa tra le 6,00 e le 20,00;
b) che siano effettuati da massimo due componenti per nucleo familiare;
c) che sia rispettato nei confronti delle altre persone il distanziamento di
almeno due metri;
d) che si utilizzino i dispositivi di protezione individuale (mascherina e
guanti).
2. In sede di controllo da parte degli organi di polizia è fatto obbligo ai soggetti
di cui al comma 1 di esibire il titolo (tesserino e/o licenza) legittimante
l’esercizio delle predette attività e l’attrezzattura all’uopo necessaria.
Articolo 3
1. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, ha efficacia fino al 17 maggio
2020 e, comunque, fino alla vigenza delle misure adottate con il D.P.C.M. del 26
aprile 2020.
2. Il mancato rispetto delle misure imposte con la presente ordinanza è punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 400,00 a €
3.000,00, aumentata fino ad un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di
un veicolo. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 4 del del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19.
3. La presente ordinanza è comunicata ai Prefetti di Campobasso e di Isernia e al
Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1,
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, avendo il presente provvedimento anche
valenza di proposta di adozione di conforme D.P.C.M., ed è pubblicata sul sito
istituzionale della Regione e sul BURM.
4. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di
giorni centoventi.
Campobasso, 02-05-2020
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DONATO TOMA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.m