Da oggi i numerosi tartufai molisani possono andare a fare attività di ricerca sul territorio. Ma attenzione: non è un tana liberi tutti ma con regole precise.
Ecco l' ordinanza del presidente Toma:
spostamento all’interno del territorio regionale per lo svolgimento delle attività di raccolta del
tartufo fresco e l’espletamento di quest’ultima, oltre che nel pieno rispetto delle norme contenute nel
DPCM del 26 aprile 2020 e delle disposizioni di cui alla legge regionale 27 maggio 2005, n. 24, e
s.m.i. e relativi provvedimenti attuativi, sono consentiti alle seguenti condizioni:
a. che siano effettuati non più di una volta al giorno, nella fascia oraria compresa tra le 6,00 e le
19,30;
b. che siano effettuati da massimo due componenti per nucleo familiare;
c. che sia rispettato nei confronti delle altre persone il distanziamento di almeno due metri;
d. che si utilizzino i dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti).
2. In sede di controllo da parte degli organi di polizia è fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di
esibire il titolo legittimante l’esercizio dell’attività di raccolta e l’attrezzatura all’uopo necessaria.
Articolo 2
1. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, ha efficacia fino al 17 maggio 2020 e,
comunque, fino alla vigenza delle misure adottate con il D.P.C.M. del 26 aprile 2020.
2. Il mancato rispetto delle misure imposte con la presente ordinanza è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 400,00 a € 3.000,00, aumentata fino ad
un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo. Si applicano le disposizioni di cui
all’art. 4 del del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
3. La presente ordinanza è comunicata ai Prefetti di Campobasso e di Isernia e al Presidente del
Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, avendo il presente provvedimento anche valenza di proposta di adozione di conforme
D.P.C.M., ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM.
4. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.