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Giornalisti: Direr diffida Regione su bando ufficio stampa

redazione
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Giornalisti: Direr diffida Regione su bando ufficio stampa =
(AGI) - L'Aquila, 22 ott. - Il Direr, il sindacato di quadri e
direttivi delle Regioni, ha diffidato - con una nota inviata al
presidente Nazario Pagano - l'amministrazione regionale a
sospendere l'avviso di selezione pubblica per la copertura di
un posto di "Dirigente della Struttura Speciale di Supporto
Stampa e Comunicazione" del Consiglio regionale con riserva di
ogni ulteriore iniziativa anche in sede legale a tutela della
categoria. Il sindacato - si legge in una nota del segretario
regionale - ritiene che l'avviso di selezione presenti alcuni
vizi che potrebbero inficiare il buon andamento delle procedure
concorsuali e per questo ne chiede l'immediata sospensione.

Nello specifico il Direr segnala che l'art. 2 del bando pare
contrastare con l'art.19 della L.R. 77/99 laddove sono previste
due distinte procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza
alle quali possono partecipare rispettivamente da una parte i
dipendenti di pubbliche amministrazioni, dall'altra i soggetti
semplicemente laureati o dipendenti di strutture private che
abbiamo svolto funzioni dirigenziali. Orbene - osserva il Direr
- la selezione unifica indistintamente le due procedure in un
unico concorso cui possono congiuntamente partecipare
dipendenti pubblici e privati. Sempre l'art. 2 del bando
equipara le funzioni dirigenziali a quelle svolte dal Capo
Servizio nell'ambito del CCNL dei Giornalisti. A giudizio del
sindacato il dirigente di Struttura Speciale e' una figura
apicale e come tale non puo' essere riconducibile al semplice
Capo Sevizio che sopra di se', secondo il contratto dei
Giornalisti, ha ben tre qualifiche: vice caporedattore, capo
redattore, direttore responsabile. Ultimo motivo di
illegittimita' del bando - semprte secondo il sindacato - e' la
mancata conclusione del procedimento di mobilita' di cui
all'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001. Detto articolo prevede
espressamente che le Amministrazioni possono procedere
all'avvio della procedura concorsuale solo per le posizioni per
le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale in
mobilita'. Si tratta pertanto di una condizione di
procedibilita' necessaria che deve realizzarsi prima dell'avvio
della procedura selettiva. Il Consiglio regionale ha, invece,
avviato la selezione senza che sia stato completato l'iter di
mobilita' previsto dall'art. 34 bis; tanto che ne da' espressa
menzione nell'art. 12 del bando dove riconduce l'espletamento
della mobilita' ad una semplice riserva collegata alla
possibilita' di non procedere alla copertura del posto.

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