Per quel che riguarda Schiavi d'Abruzzo è stata pubblicata la delibera, approvata nel consiglio del 5 febbraio scorso, che prevede la possibilità di istituire una Centrale Unica di Committenza tra lo stesso comune ed i municipi di Castioglione Messer Marino, Fraine, Castelguidone, Roccaspinalveti. Ritenendosi favorevoli a questa decisione il consiglio ha anche individuato nel comune di Castiglione Messe Marino la sede della Centrale.
Tutto questo comporterà la regolamentazione delle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture il cui iter passerà sotto la lente della Centrale Unica ai sensi dell’art. 33 commi 1 e 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. Inoltre si cercherà di ottimizzare le risorse necessarie per quel che riguarda i lavori di pubblica utilità con conseguente aumento della qualità di questi ultimi; strettamente connesso a questo discorso è la possibilità di suddividere le spese attraverso proprio l'aggregazione di più procedure.
Di tutto questo discorso il comune capofila è stato individuato nel municipio di Castiglione Messer Marino che ha, in delega, la gestione del potere decisionale di tutti gli altri comuni presenti nell'accordo.
Tuttavia la Centrale Unica, una volta istituita, non sarà scevra da compiti giacché dovrà collaborare a stretto contatto con i comuni aderenti ai fini della redazione dei capitolati, dell’individuazione del sistema di affidamento e della determinazione a contrattare per l’indizione della procedura di gara; per predisporre le prime fasi degli affidamenti di eventuali lavori; in caso di contestazioni deve fornire gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio.
In conclusione il comune capofila ha il compito di nominare il responsabile della Centrale Unica che si impegnerà a dare massimo supporto e collaborazione a tutti i comuni facenti parte che,a loro volta, si impegnano al sostentamente dello stesso ente comune. I costi che i diversi municipi dovranno affrontare sono di due diversi tipi: costi generali (ripartiti annualmente, secondo criteri definiti dalla Conferenza dei Sindaci, sulla base degli importi a base di gara e del numero di partecipanti alle procedure) o diretti (sostenuti per le procedure nell’interesse di un solo Comune, sono rimborsati dall'ente medesimo al termine della procedura di gara).
Concludendo il contratto una volta stipulato ha durata indeterminata e ogni modifica dovrà essere approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari dei Comuni convenzionati. Tuttavia può avvenire lo scioglimento dell'ente a seguito delle deliberazioni di scioglimento approvate dagli organi consiliari di tutti gli enti convenzionati mentre nel caso di recesso unitalaterale la decisione va espressa mediante deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi entro il 31 ottobre, comunicata in forma scritta nei successivi 20 (venti) giorni. Il recesso decorre dal primo gennaio dell’anno successivo. I procedimenti in corso alla data di scadenza saranno conclusi nel rispetto delle procedure previste dalla convenzione.