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La proposta del 'battagliero' don Francesco Martino che prevede l'istituzione dei distretti montani

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AGNONE - Riordino del sistema sanitario in regione, il direttore della pastorale sanitaria della diocesi di Trivento, don Francesco Martino lancia l'ennesimo appello diretto al Consiglio regionale e al commissario di Governo. In sintesi il prelato propone l'istituzione di una legge regionale per i distretti sanitari montani. "Dopo aver attentamente valutato gli esiti di quanto avvenuto in questi giorni - esordisce don Francesco Martino - come rappresentante della diocesi di Trivento, rivolgo un appello al Consiglio regionale, al Commissario di Governo, Angelo Michele Iorio, all'assessore alla Sanità, Passarelli, all'assessore Franco Giorgio Marinelli, ai consiglieri regionali, di concordare una via legislativa comune per la salvaguardia del sistema sanitario nelle aree più svantaggiate della Regione, che tenga presente la necessità di fare economia e quindi cassa di fronte al Governo, in quanto non ci si può attendere alcuna comprensione della nostra situazione particolare. Per questo motivo - spiega il prete - trasmetto a tutti questa proposta di legge regionale, che tenendo presente le argomentazioni dell'Avvocatura dello Stato, la Sentenza con cui la Corte Costituzionale ha bocciato la legge regionale n.9 del Lazio, potrebbe - conclude - essere l'unica ancora di salvezza per i territori montani e disagiati, in un'ottica di risparmi e contenimento dei costi, che tenga presente anche l'indicazione di una sanità metà ospedaliera e metà territoriale come prospettato dal sub commissario Isabella Mastrobuono ma che non sia né penalizzante, né mortificante per tali aree". Ecco quello che prevede la proposta di legge istitutiva dei distretti sanitari montani di don Francesco Martino: Art. 1 (Finalità) 1. La Regione, nell’ambito delle politiche dirette ad assicurare lo sviluppo civile e sociale dei propri cittadini attraverso un sistema integrato di interventi e servizi di prevenzione, cura e assistenza socio-sanitaria, informato al principio del pieno rispetto della dignità della persona, provvede all’istituzione dei distretti sociosanitari montani. 2. In particolare, con l’istituzione dei distretti socio-sanitari montani si vogliono garantire livelli essenziali ed uniformi di prestazioni socio-sanitarie ai cittadini residenti nelle aree montane, con specifico riguardo agli standards di sicurezza e funzionalità e alla adeguata presenza sul territorio di servizi relativi al pronto soccorso, alla diagnostica e alle branche specialistiche, nonché ridurre l’indice di mobilità passiva e quello di ricorso alla ospedalizzazione, a favore dell’assistenza domiciliare. Art. 2 (Definizione) 1. Ai fini della presente legge, per prestazioni socio-sanitarie si intendono le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprese quelle ad elevata integrazione sanitaria, cioè le attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite ed acquisite. Art. 3 (Distretto socio-sanitario montano) 1. Il distretto socio-sanitario montano è un’articolazione territoriale, organizzativa e funzionale dell’azienda sanitaria regionale Molise (ASREM), il cui ambito territoriale coincide, di norma, con quello delle aree comprese nel territorio delle aree montane più disagiate della Regione, secondo i seguenti parametri: a) svantaggi orografici; b) difficoltà di collegamento viario; c) disagi socio-economici; d) squilibri nella struttura demografica, dovuti alla particolare incidenza del tasso percentuale di popolazione anziana. 2. Il distretto socio-sanitario montano è istituito con apposita deliberazione della Giunta regionale, previa acquisizione del parere della commissione consiliare permanente competente in materia di sanità, fatto salvo il disposto dell’art. 5 comma 1 della presente legge. 3. Con la deliberazione di cui al comma 2, la Giunta regionale individua, in particolare, le attività e i servizi di competenza del distretto socio-sanitario montano nell’ambito delle seguenti funzioni: a) attuazione locale delle politiche aziendali; b) organizzazione dell’assistenza territoriale diretta o funzionale. 4. Con la deliberazione di cui al comma 2, sono altresì definiti: a) le risorse umane, tecniche, strumentali e finanziarie da destinare al distretto sociosanitario montano; b) un sistema di incentivi economici volti a favorire l’esercizio dell’attività medicospecialistica in area montana; c) i percorsi diagnostico-terapeutici tesi a realizzare l’integrazione fra il territorio montano e i luoghi dell’eccellenza sanitaria, anche attraverso strumenti di egovernment e telemedicina; 5. L’incarico di responsabile del distretto socio-sanitario montano è attribuito dalla Direttore Regionale ASREM, ai sensi del comma 10 art. 3 della Legge Regionale n. 9 del 1 aprile 2005. 6. Nella Regione Molise vengono istituiti i Distretti Socio Sanitari Montani di Agnone-Trivento e Riccia-Boiano. La Giunta Regionale, in base ai criteri di cui all’art.3 comma 1, con apposito atto deliberativo individua i comuni della Regione rispondenti a tali parametri, definendone gli ambiti territoriali, fatto salvo il disposto di cui all’art.5 comma 3. . Art. 4 (Ospedale di montagna) 1. Nell’ambito del distretto socio sanitario montano di Agnone –Trivento è individuato un ospedale di montagna. 2. Sono considerati ospedali di montagna quei presidi ospedalieri, distanti almeno quaranta chilometri da altri complessi ospedalieri, ubicati in aree comprese nel territorio di cui all’art. 3 comma 1. 3. E’ individuato e qualificato come ospedale di montagna il presidio ospedaliero San Francesco Caracciolo di Agnone, così configurato: a) Pronto soccorso territoriale (servizio di emergenza sanitaria territoriale con postazione fissa, punto di primo intervento, sistema di trasporti secondari protetti (118); b) Dipartimento di medicina riabilitativa, orientata alla gestione di definite condizioni di acuzie e subacuzie, da definire con apposito atto regolamentare, con servizi di cardiologia, diabetologia e annessa reumatologia, con consistente attività di day hospital e day service c) Dipartimento di chirurgia riabilitativa, con prevalenza di attività chirurgiche espletabili in regime di Day Surgery e One Day Surgery, chirurgia e ambulatoriale, con annessa Ginecologia e annessi servizi di Ortopedia, Urologia ed Oculistica, comunque in articolazione programmata con poli ove si esplicano attività di medio –alta complessità, articolazione funzionale alla riduzione delle liste di attesa; d) Punto nascita di primo livello così come previsto dal D.M. 24 aprile 2000; e) Lungodegenza; f) Riabilitazione; g)Servizio di dialisi ove; f) pacchetti ambulatoriali complessi; g) RSA; h) ambulatori specialistici. Art. 5 (Disposizioni transitorie e finanziarie) 1. I Distretti Sanitari Montani e l’Ospedale di Montagna così come definiti dalla presente legge, sono istituti con apposito decreto del Commissario Governativo per l’attuazione del Piano di Rientro della spesa sanitaria della Regione Molise, istituito il 26 luglio 2009, di cui all’art.4 del Decreto Legislativo 26 luglio 2009, d’intesa con la Giunta Regionale, nel quadro degli obiettivi finanziari fissati dal programma operativo 2010 relativo. Il Commissario Governativo adotta in tale decreto quanto previsto all’art. 3, commi 3, 4 e 6, della presente legge. 2. Nel quadro degli obiettivi finanziari prefissati dal Commissario di Governo di cui al comma 1, è assegnata la dotazione economico-finanziaria ai Distretti Sanitari Montani di Agnone-Trivento, Riccia-Boiano, e l’Ospedale San Francesco Caracciolo, comunque non inferiore agli stanziamenti dell’esercizio 2004 previsti per l’ex ASL di Agnone, il Distretto di Trivento, i Distretti di Riccia e Boiano, inferiori alla spesa 2008 relativa. 3. Il Commissario di Governo definisce con apposito atto la configurazione dei Distretti Sanitari Montani e l’articolazione funzionale effettiva ed operativa dell’Ospedale San Francesco Caracciolo, come individuato all’art. 4 della presente legge, sentita la Giunta Regionale. 4. Le disposizioni del presente articolo cessano la loro efficacia legislativa qualora cessi la procedura di Commissariamento adottata dal Consiglio dei Ministri il 26 luglio 2009 di cui al comma 1 del presente articolo.
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